Art. 21 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 24

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono formate a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 14, n. 5. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art21 · fonte del testo