Art. 50 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n. 492, Tabella - Allegato B, art. 2

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Testo vigente dal 28 aprile 1967

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art50 · fonte del testo