((1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non e' ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se gia' consegnato. 2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 e' consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore. 3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione)).

Testo vigente dal 6 febbraio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art32ter · fonte del testo