Art. 23 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12, 13, 14 e 15

I membri della Commissione elettorale mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza e' pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento puo' promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

Testo vigente dal 28 aprile 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art23 · fonte del testo