[1](D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 13; 20, 7° c.; 21, 1° c., lett. b; 56, 8° c., n. 2, e 57, 1° c., lett. b, e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 18)

[2]Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n 26. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura di cui al settimo comma dell'art. 27 ed al n. 2 dell'ottavo comma dell'art. 30, l'interessato deve dichiarare espressamente di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilita' previste dal presente articolo. L'inosservanza del disposto del comma precedente importa l'eliminazione dalla lista del nome del candidato, da parte della Commissione elettorale mandamentale.

Testo vigente dal 6 aprile 1951

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art98 · fonte del testo