L'istituto assicuratore e' tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilita', nonche' alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall'istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 90, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art90 · fonte del testo