In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facolta' di ridurre di un terzo l'indennita' per inabilita' temporanea. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facolta' di ridurre l'indennita' e' limitata al valore convenzionale della panatica. Nessuna riduzione, pero', puo' essere disposta ove l'assicurato abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia a proprio carico ascendenti.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art72 · fonte del testo