Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

  • 1)un'indennita' giornaliera per l'inabilita' temporanea;
  • 2)una rendita per l'inabilita' permanente;
  • 3)un assegno per l'assistenza personale continuativa;
  • 4)una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
  • 5)le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
  • 6)la fornitura degli apparecchi di protesi.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 66, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art66 · fonte del testo