La decisione dell'intendente di finanza e' trasmessa in originale al reclamante per mezzo del sindaco del Comune di residenza. Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o rimborso, l'intendente ne avverte anche l'esattore e l'Istituto assicuratore, indicando l'ammontare dello sgravio o rimborso decretato. La decisione dell'intendente costituisce provvedimento definitivo.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art280 · fonte del testo