[1]a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche

[2]Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei propri programmi, la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.(1) Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al primo comma, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che annualmente - per ciascun settore di intervento - sara' determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il Tesoro.(2)

[3](1) Art. 5, c. 1°, L. n. 646/1950

[4](2) Art. 5, c. 8°, L. n. 646/1950

Testo vigente dal 29 maggio 1978

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art134 · fonte del testo