[1]alle imprese commerciali

[2]Per le imprese commerciali localizzate nei territori di cui all'art. 1 e' elevato da dieci a quindici anni il limite della durata dei finanziamenti agevolati, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma settimo, della legge medesima.(1) E' elevato da dieci a quindici anni il limite della durata del finanziamento a medio termine a tasso ordinario che gli Istituti di credito possono concedere ai soggetti beneficiari previsti dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dall'art. 3, commi ottavo, nono e decimo, della predetta legge n. 517, ove si tratti di imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente Testo Unico.(2)

[3](1) Art. 3, c. 6°, L. n. 517/1975

[4](2) Art. 4, u.c., L. n. 517/1975

Testo vigente dal 29 maggio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art125 · fonte del testo