[1]di sviluppo aziendale della impresa agricola montana

[2]La misura massima del concorso nel pagamento degli interessi per gli imprenditori agricoli i cui piani di sviluppo siano stati approvati ai sensi dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e' elevata dal 9 al 12 per cento per le zone del Mezzogiorno delimitate ai sensi dell'art. 7 della legge medesima; l'onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 2 per cento.(1) La fidejussione non puo' in nessun caso eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, per le operazioni di mutuo in favore di imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1 e delimitati ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 352 del 1976.(2)

[3](1) Art. 13. c. 2°, L. n. 153/1975; art. 7 e art. 10, c. 1°, lett. a), L. n. 352/1976

[4](2) Art. 20, c. 2°, L. n. 153/1975; art. 7 e art. 10, c. 1°, lett. b), L. n. 352/1976

Testo vigente dal 29 maggio 1978

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art123 · fonte del testo