[1]scolastica

[2]Nei territori di cui all'art. 1, e' elevabile dai 5 al 10 per cento del costo totale dell'opera il limite massimo entro il quale le spese delle necessarie, relative opere di urbanizzazione sono comprese tra gli oneri per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.(1) Nella indicazione della somma a disposizione per le singole Regioni e delle disponibilita' annuali per la realizzazione dei programmi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge, delle necessita' dei territori di cui all'art. 1 del presente Testo Unico.(2)

[3](1) Art. 2, c. 2°, L. n. 412/1975

[4](2) Idem, art. 3, c. 1° e 2°

Testo vigente dal 29 maggio 1978

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art118 · fonte del testo