[1]Mutui e contributi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi

[2]I mutui per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente l'Istituto per il credito sportivo ed i contributi sugli interessi di cui all'art. 5 della stessa legge, sono concessi, con preferenza, agli enti locali dei territori indicati all'art. 1 del presente Testo Unico, che siano carenti di impianti sportivi.(1)

[3](1) Art. 6, L. n. 1295/1957

Testo vigente dal 29 maggio 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art116 · fonte del testo