[1]di stanziamenti per l'ammodernamento e il potenziamento di impianti ferroviari

[2]E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 525 miliardi, dei 1250 miliardi previsti dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 377, per gli impianti fissi, all'ammodernamento e al potenziamento delle linee e degli impianti dei territori di cui all'art. 1.(1)

[3](1) Art. 6, c. 1°, L. n. 377/1974

Testo vigente dal 29 maggio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art112 · fonte del testo