[1]Facolta' di ritirare gli oggetti rinvenuti

[2]Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata gia' corrisposta l'indennita' dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facolta' di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennita' stessa. Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato, la Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennita' corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si puo' incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.

Testo vigente dal 3 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art97 · fonte del testo