[1]Esclusione di responsabilita'

[2]Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 6, la Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici.

Testo vigente dal 3 maggio 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 254/2002

    Illegittimità dichiarata
    20 giugno 2002

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di te…

    Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 249 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art249 · fonte del testo