Art. 88 — (L) Deroghe (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. La possibilita' di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 164/2015

    Parametro
    15 luglio 2015

    dichiara l'estinzione del processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

    Art. 117 cost. · Art. 65 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 83 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 88 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art88 · fonte del testo