Art. 122 — (L) Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonche', mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo e' graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art122 · fonte del testo