Art. 101 — (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art101 · fonte del testo