Art. 128-novies.1 — Operatività transfrontaliera

Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attivita' alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attivita' nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorita' competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attivita' e' consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato e' stato informato della comunicazione. 3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128novies1 · fonte del testo