Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1](articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'articolo 82, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 49, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art70 · fonte del testo