Art. 377
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
