Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]delle controversie (articolo 59 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

[2]1. Le autorita' competenti italiane, in ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, se un'impresa o entita' cui si applicano le disposizioni del presente titolo ne fanno richiesta, verificata la fondatezza tecnica della medesima, attivano la procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in quanto applicabili, al fine di fare del loro meglio per risolvere, a condizioni di reciprocita' e di comune accordo con le autorita' omologhe di altri Stati, le questioni di interpretazione o applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo, in conformita' con la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, e le regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorita' omologhe di altri Stati, conseguenti casi di doppia imposizione anche non previsti dalla Convenzione. 2. In assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile o se una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non prevede tale clausola, la procedura si svolge, sempre a condizioni di reciprocita', su richiesta di un'impresa o entita' cui si applica il presente titolo. In ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, le autorita' competenti italiane sono tenute a consultarsi con le autorita' omologhe di altri Stati, dopo aver preliminarmente verificato la fondatezza tecnica della richiesta, al fine di fare del loro meglio per risolvere le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione delle misure di cui al presente titolo, della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, o delle regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorita' omologhe di altri Stati, i conseguenti casi di doppia imposizione. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni applicative delle procedure previste al comma 1.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art359 · fonte del testo