Art. 353
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1], riscossione, accertamento e sanzioni (articolo 53 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
[2]1. La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale e' presentata entro il termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli articoli 351, comma 7, e 358. 2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il 90 per cento dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e il versamento dell'importo residuo e' effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nel comma 1 per la dichiarazione annuale relativa a tale esercizio. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2. 4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte di cui all'articolo 309 nonche' del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 5. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo non si fa luogo a irrogazione delle sanzioni a eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
