Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dell'imposta minima suppletiva (articolo 19 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

[2]1. Nel caso in cui la controllante capogruppo e' localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero e' una entita' esclusa, tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entita' di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 321. 2. Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e puo' stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano. 3. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art319 · fonte del testo