Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]del reddito imponibile (articolo 156 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria e unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

  • a)da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0090 per tonnellata;
  • b)da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0070 per tonnellata;
  • c)da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0040 per tonnellata;
  • d)da 25.001 tonnellate di stazza netta: euro 0,0020 per tonnellata. 2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave e' in disarmo temporaneo o e' locata a scafo nudo. 3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 non e' ammessa alcuna deduzione.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art291 · fonte del testo