Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di applicabilita' delle agevolazioni (articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

[2]1. Le agevolazioni previste dagli articoli 266, comma 1, 267, comma 3, 271, comma 1 e 272, commi da 1 a 3, si applicano alle societa' cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nell'albo delle societa' cooperative. 2. I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'articolo 2514 del codice civile, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi. 3. I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti gli organi di vigilanza competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art274 · fonte del testo