Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

delle societa' cooperative e loro consorzi (articolo 12 legge 16 dicembre 1977, n. 904; articolo 3 legge 18 febbraio 1999, n. 28; articolo 6, comma 1, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; articolo 21 comma 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449) 1. Fermo restando quanto disposto negli articoli 266, comma 1, 267, comma 3, 271, commi 1 e 2, 272, commi da 1 a 3 e 274, non concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. 2. La disposizione di cui al comma 1, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a quando le riserve non siano state ricostituite. 3. Il comma 1 non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non concorrono altresi' a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi degli articoli 65 e 92, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al primo periodo e' applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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