Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione (articolo 20-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera o), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 49, comma 7, indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art22 · fonte del testo