Art. 204
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](articolo 3, comma 6, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)
[2]1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 203 non si applicano alle locazioni di unita' immobiliari a uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
