Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]da ibridi inversi (articolo 9 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)

[2]1. Se una o piu' imprese associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entita' ibrida costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entita' ibrida soggetto imponibile, il reddito prodotto dall'entita' ibrida e' soggetto a imposizione nella misura in cui quest'ultimo non e' altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato. 2. Il comma 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui all'articolo 82, comma 9.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art198 · fonte del testo