Art. 167
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP (principi contabili nazionali) (articolo 4, comma 7-quinquies, decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38)
[2]1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
