Art. 145
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]dell'opzione (articolo 139 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Nel caso di revoca dell'opzione si verifica l'effetto di cui all'articolo 143, comma 2.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
