Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dell'imposta (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • a)fino a euro 28.000, 23 per cento;
  • b)oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000, 33 per cento;
  • c)oltre euro 50.000, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a euro 7.500, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 27 di importo complessivo non superiore a euro 500, l'imposta non e' dovuta. 4. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 nonche' in altre disposizioni di legge. 5. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 185. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art11 · fonte del testo