Art. 107
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]' degli interessi sulle liquidazioni e versamenti IVA per i contribuenti minori (articolo 66, comma 11, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.427)
[2]1. Gli interessi di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
