Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]del contribuente (articolo 35-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Gli obblighi derivanti, in base alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorche' i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data. 2. Resta ferma l'applicazione della disciplina IVA, per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art69 · fonte del testo