Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]delle aliquote per la somministrazione di gas naturale (articolo 7, comma 2, lettera cc), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

[2]1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas naturale per combustione per usi domestici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' di imposta sul valore aggiunto, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi domestici, indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui alla tabella A, parte IV, numero 107), allegata al presente testo unico.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art36 · fonte del testo