Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]' - Prestazioni di servizi (articolo 7-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  • a)quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
  • b)quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
  • a)i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attivita';
  • b)gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, anche quando agiscono al di fuori delle attivita' commerciali o agricole;
  • c)gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art17 · fonte del testo