Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]relative ai produttori agricoli (articolo 51 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

[2]1. Per gli acquisti intraunionali imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 133, comma 5, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 98, comma 3, e dell'articolo 100, commi 1 e 2. 2. Per le cessioni di cui all'articolo 16, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 133, che non hanno optato a norma dello stesso articolo 133, comma 9, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art134 · fonte del testo