Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di buono-corrispettivo (articolo 6-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Ai fini del presente testo unico, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identita' dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art12 · fonte del testo