Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

Transazione (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprieta' o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta e' dovuta in misura fissa.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art33 · fonte del testo