Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Misura del tributo in caso d'uso (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

[2]1. Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art144 · fonte del testo