Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non puo' essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, puo' riecuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facolta' di procedere sugli altri beni del debitore. Il Fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. Non si posson perseguire in nessun caso le indennita' di buona uscita conferite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonche' i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art45 · fonte del testo