Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facolta' di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non puo' eccedere la meta' dello stipendio o salario.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art37 · fonte del testo