[1]Art. 78, c. 1, L.n. 219/1981 1. Il Ministro del tesoro in relazione all'articolo 3, comma 1, e' autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.

[2]Idem, c. 2 2. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri contratti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 3.

[3]Idem, c. 3 3. Il servizio dei suddetti prestiti esteri e' assunto mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvedera' sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno delle rate da questa dovute.

Testo vigente dal 12 aprile 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art83 · fonte del testo