Art. 57, L.n. 219/1981 1. Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora la regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, ferma quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 43.

Testo vigente dal 12 aprile 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art50 · fonte del testo