[1]da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato) Art. 33, c. 1, L.n. 219/1981 1. I comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 34 le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attivita' del commercio all'ingrosso e dell'attivita' artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonche' delle attivita' ausiliarie al commercio.

[2]Idem, c.2 2. La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovra' essere seguito il criterio di concentrare piu' attivita' nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte.

Testo vigente dal 12 aprile 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art41 · fonte del testo