Art. 28 — (R) Pagamento definitivo della indennità

L'autorita' espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennita' di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennita'. (R) L'autorizzazione e' disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R) Unitamente all'istanza, vanno depositati:

  • a)un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
  • b)un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)

Testo vigente dal 16 agosto 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326~art28 · fonte del testo