Fin da quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota di proprieta'. (L) Il corrispettivo dell'accordo di cessione:

  • a)se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai sensi dell'articolo 36, senza la riduzione del quaranta per cento;
  • b)se riguarda una costruzione legittimamente edificata, e' calcolato nella misura venale del bene;
  • c)se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2;
  • d)se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 1. (L) L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art45 · fonte del testo